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Ricci bocciato dal Consiglio di Stato, serve almeno una donna in Giunta

Il Consiglio di Stato da ragione ai ricorrenti che chiedevano almeno una donna in Giunta. Dopo anni, tempo perso e soldi dei contribuenti gettati al vento, due ricorsi al TAR e un ricorso al Consiglio di Stato, finalmente viene ripristinata la legalità e viene sancito in modo definitivo che la Giunta comunale di Assisi era illegittima. Ricci viene bocciato. Gli assessori annullati.

I ricorrenti hanno indetto per domani, alle 15:00, alla Pro Loco di Santa Maria degli Angeli, una 
CONFERENZA STAMPA
24/07/2014
Firmato
I ricorrenti

La Sentenza:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8006 del 2013, proposto da: 
Francesca Vignoli, rappresentato e difeso dagli avv. Gianluigi Pellegrino e Stefania Cherubini, con domicilio eletto presso l’avv. Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento, 11;
Simonetta Alunni, Luciana Trionfetti, Paolo Marcucci, Alessandra Comparozzi, Francesca Casubaldo, Luigino Ciotti, Simone Pettirossi, Giorgio Bartolini, Emidio Ignazio Fioroni, Simonetta Maccabei e Associazione Gylania, rappresentati e difesi dagli avv. Stefania Cherubini e Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso l’avv. Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento, 11;
contro
Comune di Assisi, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Cartasegna e Stefano Vinti, con domicilio eletto presso l’avv.Stefano Vinti in Roma, via Emilia, 88;
nei confronti di
Claudio Ricci, Antonio Lunghi, Lucio Cannelli, Moreno Fortini, Moreno Massucci e Francesco Mignani;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. UMBRIA – PERUGIA: SEZIONE I n. 00338/2013, resa tra le parti, concernente nomina vice sindaco e altri componenti della giunta comunale.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Assisi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 maggio 2014 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Gianluigi Pellegrino e Mario Cartasegna;

FATTO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, Sez. I, con la sentenza 20 giugno 2013, n. 338 ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante per l’annullamento: del decreto datato 2 luglio 2012, distinto con il n. di prot. 0019139, con il quale il Sindaco del Comune di Assisi ha nominato nuovamente come vice sindaco ed assessori i controinteressati nominativamente indicati; dei successivi atti di conferimento delle deleghe; di presa d’atto da parte della Giunta delle dichiarazioni di inesistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità in capo ai predetti; di deliberazione della regolare costituzione della giunta comunale nelle persone indicate e di comunicazione al consiglio comunale della nomina, avvenuta con deliberazione n. 82 del 12 luglio 2012.
Il TAR, disattese le eccezioni di inammissibilità parziale del ricorso (relativa ai primi due motivi) sollevata dal Comune di Assisi, fondava la sua decisione rilevando che l’invocato art. 51, comma 1, della Costituzione, sul principio della cd. parità democratica nella rappresentanza, contiene una previsione priva di cogenza piena, che richiede peraltro, pur sempre, l’intermediazione legislativa.
Del resto, per il TAR, anche l’art 6, comma 3, del T.U.E.L. (d.lgs. 19 agosto 2000, n. 267), nella formulazione antecedente al 26 dicembre 2012, ed applicabile alla fattispecie in esame in ossequio al principio del tempus regit actum, stabiliva che “gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti”.
Secondo il TAR, la norma statutaria, disponendo che nella composizione della Giunta sia assicurata, di norma, la presenza di ambo i sessi, pone un limite conformativo, seppure elastico, alla composizione della Giunta; l’art. 30, comma 2, dello statuto comunale è dunque una disposizione che, in conformità ai limiti della normativa vigente fino alla data di entrata in vigore della legge n. 215 del 2012, impone una “azione positiva per obiettivo legale”, intesa come misura volta al perseguimento di uno specifico risultato (il riequilibrio tra i generi), in quanto idonea veicolare in concreto la discrezionalità politica in questo settore.
Inoltre, ha osservato il TAR, la precedente sentenza dello stesso Tribunale n. 242 del 2012, da cui è scaturito il provvedimento gravato, aveva statuito che la mancata nomina di una componente di sesso femminile nella Giunta comunale doveva essere motivata mediante illustrazione delle ragioni e delle modalità di siffatta scelta, inidonea a realizzare il “riequilibrio di genere”; secondo il TAR, l’istruttoria deve ritenersi adeguata, essendo stata condotta nell’ambito della cornice normativa di riferimento, che imponeva di promuovere (ma non di garantire) la presenza di entrambi i sessi, consentendo dunque alla discrezionalità politica di compiere la valutazione tra i soli candidati, e dunque esponenti politici, e non anche nel più vasto ambito della società civile.
L’appellante contestava la sentenza del TAR riproponendo, in sostanza, i motivi del ricorso di primo grado.
Con l’appello in esame, quindi, si chiedeva l’accoglimento del ricorso di primo grado.
Si costituiva il Comune appellato chiedendo il rigetto dell’appello.
All’udienza pubblica del 27 maggio 2014 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente deve essere richiamato, per quanto riguarda il merito della questione, sia quanto già espresso dalla Sezione con la sentenza 27 luglio 2011, n. 4502, confermativa della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione I, 7 aprile 2011, n. 1985, con cui è stato annullato l’atto del Presidente della Giunta regionale di nomina di un assessore, per violazione del principio della c.d. “quote rose” nel caso sancito dall’art. 46, comma 3, dello Statuto della Regione Campania che richiede una equilibrata presenza tra uomini e donne; sia quanto stabilito dalla sentenza della sezione V, 21 giugno 2012, n. 3670, che ha riformato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Milano, sezione I, 4 febbraio 2011, n. 354, con cui è stata dichiarata l’illegittimità della composizione della Giunta regionale lombarda, per violazione del principio della c.d. “quote rose” di cui all’art. 11, comma 3, dello Statuto lombardo; sia, infine, quanto disposto dalla sentenza della sezione 5 dicembre 2012, n. 6228 che ha, invece, ritenuto non applicabile il principio in difetto di una disposizione all’uopo specificamente vincolante contenuta nello Statuto.
Le soluzioni giurisprudenziali date da questa Sezione alla questione in oggetto sono state ancora ribadite da questo Consiglio, Sez. I, con parere 16 marzo 2012, n. 1306 (affare n. 1263-2011, Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2012) ed autorevolmente confermate dalla stessa Corte costituzionale con sentenza 5 aprile 2012, n. 81.
In sintesi, occorre specificare in primo luogo che l’art. 51, comma 1, Cost., non può che ritenersi (nella parte che legittima le c.d. azioni positive, che il legislatore deve, però, formulare in concreto) norma meramente programmatica, come è evidente dal tenore letterale della disposizione, la quale così recita: “la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”.
Facendo riferimento l’art. 51 cit. ad “appositi provvedimenti” per l’applicazione del principio, è evidente che in mancanza di appositi provvedimenti legislativi di carattere attuativo il principio non può trovare concreta ed immediata applicazione; al contrario, un carattere immediatamente precettivo può essere individuato solo nella sua accezione negativa, ovvero nel cd. divieto di discriminazione tra i sessi; condotta che, nella specie, chiaramente non sussiste.
Inoltre, anche le norme internazionali implicate in detto principio non impongono nessun vincolo positivo, trattandosi di norme di principio non direttamente invocabili quali parametri di legittimità degli atti amministrativi nazionali se non nel significato di vietare ogni condotta discriminatoria.
I predetti principi generali anche di rango sovranazionale riguardanti l’equilibrio di genere possono, semmai, configurare parametri di legittimità dello Statuto comunale che non preveda vincoli specifici come sopra indicati, da far valere con gli strumenti di tutela previsti dal nostro ordinamento (ad es., impugnando lo Statuto nei modi e nei termini di legge); ma non possono essere direttamente invocati, come detto, quali parametri di legittimità degli atti amministrativi nazionali.
Inoltre, non può nemmeno essere accoglibile la tesi secondo cui sarebbe ricavabile da tali principi una soglia quantitativa di presenza del sesso femminile nelle compagini di governo degli Enti Locali.
Come ha già affermato questo Consiglio (Sez. I, parere 16 marzo 2012, n. 1306, affare n. 1263-2011, Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2012), infatti, di certo non è possibile che l’interprete si sostituisca alla sede normativa e determini egli stesso, estemporaneamente ed arbitrariamente, il numero di minimo di componenti di ciascun sesso.
Infine, non può ritenersi mutato siffatto quadro giurisprudenziale alla luce della sopravvenienza della legge n. 215-2012, inapplicabile al caso di specie, ratione temporis).
Come è noto, detta legge è intervenuta in modo importante nel procedimento elettorale dei comuni (art. 2), riservando a ciascun sesso almeno un terzo delle candidature ed introducendo la doppia preferenza di genere; in tal modo sono state create le condizioni per un concreto riequilibrio della rappresentanza in seno ai Consigli e, di riflesso, nelle Giunte (che, in concreto, tendenzialmente riflette sempre gli equilibri politici creatisi con il voto per il consiglio).
Anche il nuovo disposto di cui all’art. 6, comma 3, del TUEL (d. lgs. n. 267-2000), novellato nel senso che gli statuti debbano ora “garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte”, non è rilevante, poiché esso implica che, per il futuro, non potranno più ammettersi giunte monogenere, ai di fuori del caso estremo di concreta e motivata impossibilità di assicurare tale presenza, imponendo la compresenza dei generi, ma non anche il loro riequilibrio, rimesso all’autonomia statutaria dell’Ente.
Nel caso di specie, tuttavia, l’art. 30 dello Statuto comunale pone un vincolo specifico che ostacola particolarmente ed intensamente la nomina di una Giunta monogenere, stabilendo che “il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori prima dell’insediamento del Consiglio Comunale, assicurando di norma la presenza di ambo i sessi”.
La statuizione anche se non interpretabile nel senso di imporre la sostanziale parità dei generi all’interno della composizione della Giunta, sicuramente impone, quanto meno, la presenza di almeno una donna al suo interno.
Peraltro, il Collegio ritiene che l’interpretazione delle disposizione statutaria nel senso che occorre assicurare la presenza “di norma” di entrambi i sessi, non può che essere riferita ad un tendenziale equilibrio dei generi nella composizione della Giunta, nel senso che, di norma, la presenza in giunta di uomini e donne deve essere effettivamente equilibrata.
Pertanto, il Sindaco deve dare conto, per motivi obiettivi, di essere stato impossibilitato a garantire l’effettiva parità dei generi ossia la presenza di un numero di donne tendenzialmente pari a quello degli uomini nella Giunta, pena la violazione della citata norma Statutaria, attuativa di una garanzia costituzionale, garantita anche a livello internazionale.
Ad avviso del Collegio, quindi, non sono accoglibili tesi ermeneutiche riduttive di tale vincolo, poiché la regola generale, che impone l’art. 30 dello Statuto, come citato, non è una regola opzionale, che può essere disattesa per ragioni di carattere politico, ma è un vincolo specifico di rilievo costituzionale che ammetter deroghe soltanto in via eccezionale.
Sia l’art. 47 del d.lgs. n. 267-00 che l’art. 31 dello Statuto consentono di nominare Assessori tutti “i cittadini in possesso dei requisiti dì candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere” ed è pertanto in tale ambito che il Sindaco deve compiere la scelta degli Assessori per garantire la tendenziale parità dei generi e non nell’ambito dei candidati del partito vittorioso, anche in considerazione del fatto che gli Assessori svolgono delicate ed importanti funzioni non al servizio del partito di riferimento, ma al servizio della cittadinanza.
Pertanto, l’appello deve essere accolto, con la conseguenza che deve essere riformata la sentenza impugnata e deve essere accolto il ricorso di primo grado, annullando i provvedimenti impugnati.
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),
definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado, annullando i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore delle parti appellanti, spese che liquida complessivamente in euro 6000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere
Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere, Estensore
Antonio Amicuzzi, Consigliere

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