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27 Luglio 2024
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ASSISI – NESSUNA ASSOLUZIONE PER LA EX DIPENDENTE INFEDELE.

E’ apparsa sulla stampa una notizia sulla nota vicenda della ex dipendente infedele, licenziata in tronco dall’Amministrazione comunale per aver attestato di essere uscita all’orario previsto quando in realtà abbandonava il posto di lavoro prima. 

Si può essere ingenerata nell’opinione pubblica la convinzione che la dipendente non abbia fatto quello che le era contestato e che l’Amministrazione comunale si sia comportata con ingiustificabile severità e che ora dovrà fare ammenda per il suo operato. 

Nulla di tutto questo è avvenuto ed è corretto fare parlare gli atti, senza una lettura interessata di parte: il giudice penale ha ritenuto che il fatto contestato “sulla scorta delle acquisizioni investigative in atti, risulta adeguatamente supportato, integrando gli elementi costituivi dei reati contestati”, ma lo ha ritenuto non punibile vista la particolare tenuità del fatto.  Decisione che, per dovere di completezza non è una assoluzione, bensì una sentenza di non luogo a procedere pronunciata all’esito di udienza preliminare.  

L’ex dipendente non è stata assolta nel senso comune del termine, nessun giudice ha ritenuto non sussistenti le condotte illecite sulla base delle quali è stata legittimamente licenziata. 

I risultati dell’istruttoria disciplinare, assolutamente in linea con quella penale descrivono tutt’altra vicenda rispetto a quella rappresentazione edulcorata proposta dalla difesa dell’imputata. 

L’Amministrazione ha fatto quello che le imponeva la legge, a tutela della legalità e di tutti i dipendenti che fanno il loro dovere, istruendo un procedimento disciplinare, dal quale è emerso che la dipendente non solo era uscita prima dal lavoro senza completare  assolutamente l’orario dovuto, ma che tale comportamento era abituale per più mesi nei giorni di rientro pomeridiano, e non riferibile ai soli quattro giorni in cui era stata pedinata dai Carabinieri. 

Da qui l’obbligo di licenziamento per giusta causa, che è stato ritenuto legittimo sia in primo che in secondo grado.  

Sulla vicenda è intervenuta anche la Corte dei Conti, in base alla citazione in giudizio della Procura regionale secondo cui “il comportamento del Comune di Assisi è stato assolutamente corretto e lineare”. 

La Corte dei Conti dell’Umbria nella sua sentenza ha stabilito che “la condotta posta in essere dalla convenuta (la dipendente) integra certamente la richiamata fattispecie che, allo stesso tempo, costituisce illecito penale, disciplinare e contabile” ed essendo emerso dagli atti che “la convenuta ha posto in essere la condotta contestata dalla Procura regionale” “per tale ragione, ella deve essere condannata a risarcire al Comune di Assisi, oltre al danno patrimoniale relativo alla retribuzione percepita in assenza di prestazione lavorativa, anche il pregiudizio all’immagine inferto all’Amministrazione locale”. 

Quanto sia l’importo di questo danno di immagine è compito dei giudici stabilirlo, l’Amministrazione che ha sempre rispettato le decisioni della magistratura, attende con serenità, conscia di avere fatto il proprio dovere, gli ulteriori pronunciamenti che interverranno. 

 

29/10/2020

Ufficio Stampa
Città di ASSISI

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