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Bastia Umbra
26 Aprile 2024
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Attualità Bastia Umbra

L’Amministrazione comunale di Bastia Umbra riassume le MISURE URGENTI PER IL CONTROLLO e IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO COVID-19.

MISURE URGENTI  PER IL CONTROLLO e IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO COVID-19  

(DPCM 8/2020 e DPCM 9/2020)  

In vigore dal giorno 10 marzo al giorno 3 aprile  

 

Vietata ogni forma di  Assembramento 

(art.1 comma2 DPCM 9/2020) 

Sull’ intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico

Limiti agli Spostamenti 

(art.1 lett. A DPCM 8/2020) 

evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché allinterno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessi ovvero spostamenti pe motiv d salute È  consentito  i rientro  press i propri domicilio abitazion o residenza; 

Raccomandazioni per i soggetti con alterazioni febbrili 

(art.1 lett. B)

ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,50 C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante 

Prescrizioni per i soggetti in quarantena 

(art. 1 lett. C) 

Divieto assoluto di mobili dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus

Eventi sportivi

(art. 1  comma 3 DPCM 9/2020) 

sono sospesi gli eventi e le competizioni  sportive  di  ogni ordine e disciplina, in  luoghi  pubblici  o  privati.  Gli  impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento  degli  atleti,  professionisti  e  non   professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato  olimpico  nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista  della  loro partecipazione ai giochi olimpici o  a  manifestazioni  nazionali  ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento  degli eventi  e  delle  competizioni  sportive  organizzati  da   organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi  utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di  pubblico;  in tutti tali casi, le associazioni e le societa’ sportive, a mezzo  del proprio personale medico,  sono  tenute  ad  effettuare  i  controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del  virus  COVID-19  tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che  vi partecipano; lo sport e le attivita’ motorie svolti  all’aperto  sono 

ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile  consentire  il rispetto della distanza interpersonale di un metro 

Raccomandazioni per i datori di lavoro  

(art. 1 lett. E) 

si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dallarticolo 2, comma 1, lettera r.

Raccomandazioni  Impianti sciistici  

(art. 1 lett. F) 

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici  

Eventi in luogo pubblico 

(art. 1 lett. G) 

sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico 

o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo desempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attivi 

Servizi educativi e per linfanzia 

 (art. 1 lett. H) 

sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n, 65, e le attivi didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attivi scolastiche e di formazione superiore, comprese le 

Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universi per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività 

formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attivi dei tirocinanti delle professioni sanitarie, Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. 

Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i serviz educativ pe l’infanzi richiamati no facent parte  d circol didattic istituti comprensivi 

Luoghi di culto 

(art. 1 lett. I) 

l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibili di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato l lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri 

Musei 

(art. 1 lett. L) 

sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 

del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 

Procedure concorsuali 

(art. 1 lett. M) 

sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compres gl esam d Stato  e  d abilitazion all’esercizi dell profession d medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui allallegato 1 lettera d) 

Attività Commerciali diverse da quelle  di ristorazione 

(art. 1 lett. O) 

sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compres gl esam d Stato  e  d abilitazion all’esercizi dell profession d medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui allallegato 1 lettera d) 

Congedi sanitari 

(art. 1 lett. P) 

sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attivisiano necessarie a gestire le attività richieste dalle unidi crisi costituite a livello regionale 

Riunioni in collegamento 

(art. 1 lett. Q) 

sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modali di collegamento d remoto  co particolare  riferimento  struttur sanitari sociosanitarie serviz di pubblica utilità e coordinamenti attivati nellambito dellemergenza COVID19, comunque garantend i rispett dell distanz d sicurezz interpersonal d u metr d cui allallegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti 

Prescrizioni per strutture di vendita medie e grandi 

(art. 1 lett. R) 

nelle giornate festive e prefestive sono chiuse l medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato l lettera d), con sanzione della sospensione dellattività  in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano  il rispetto della distanza di sicurezza inte rpe rso na le  d i u me tro  d i c ui  a ll’ a lle ga to  1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse, La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui allallegato 1 lettera d),  c o s an zi o n de l l so s pe n si o n d el l ’  attivi in caso di violazione 

Centri sportivi 

(art. 1 lett. S)

sono sospese le attivi di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centr termal (fatta  eccezion pe l’erogazion dell prestazion rientrant ne livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi 

Prove di esame in corso 

(art. 1 lett. T) 

sono sospesi gli esami di idonei di cui allarticolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletare presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 

10/03/2020

Comune di Bastia Umbra

 

 

 

 

 

 

 

1 commento

Sabrina 10 Marzo 2020 at 18:44

Forme cautelari molto giuste!!!! Anche se io chiuderei tutto lasciando aperti solo i negozi di prima necessità!!! E se questo virus fosse nell’ aria che respiriamo??? Non è da sottovalutare questa cosa !!!!!

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