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Attualità Bastia Umbra

Palio de San Michele – 57° edizione. Emanata l’ Ordinanza del Sindaco che regola gli orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche a tutela della pubblica e privata incolumita’.

Emanata l’ Ordinanza del Sindaco che regola  gli orari di vendita e di somministrazione  di bevande alcoliche e superalcoliche a tutela della pubblica e privata incolumita’, (Ord. N. 102 del 18-09-2019).

L’Ordinanza  riguarda  il  periodo compreso tra il 19 e 29 settembre 2019 in tutto il territorio del capoluogo comunale; di seguito si riportano i punti salienti del provvedimento:  “nell’arco orario 20.00 – 06.00 è fatto divieto ai pubblici esercizi, agli eventuali esercenti  commercio su aree pubbliche e ai titolari per il commercio ambulante di vendere qualsiasi bevanda in bottiglie in vetro, in lattine e contenitori similari. E’ fatto obbligo ai pubblici esercizi, agli eventuali esercenti commercio su aree pubbliche e ai titolari per il commercio ambulante di vendere per asporto o servire qualsiasi bevanda in bicchieri a perdere (plastica, carta o similari) e non in bottiglie di vetro, lattine o altri contenitori analoghi (le bottiglie in plastica potranno essere vendute solo se aperte e private del relativo tappo di chiusura);

parimenti è  fatto obbligo, agli stessi esercenti, di avvertire i clienti che anche le bevande acquistate in bottiglie di plastica non potranno essere portate fuori dall’esercizio di vendita se non aperte e private del tappo di chiusura.

 E’ ugualmente vietato a chiunque introdurre bevande, se non con le modalità sopra indicate, in Piazza Mazzini, sia per uso personale, che con l’intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito, nel corso degli spettacoli previsti in occasione delle festività organizzate dall’Ente Palio de San Michele;

E’ ugualmente vietato a chiunque introdurre e detenere artifici pirotecnici, materiale esplodente di qualsiasi genere e bombolette spray contenenti principi urticanti.

 Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 con applicazione della procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

All’atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato; l’inosservanza dell’ordine verrà perseguita a norma dell’art. 650 C.P.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio ed è immediatamente esecutiva.

 Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati del controllo relativo all’osservanza della presente ordinanza, essendo fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e farla rispettare.

 Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso di fronte al TAR dell’Umbria entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, oppure ricorso straordinario al capo dello stato entro 120 giorni dalla stessa data”.

 

Bastia Umbra, 19 Settembre 2019

Ufficio Stampa del Sindaco

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