In risposta all’intervento di ieri del Sindaco di Bastia Umbra Stefano Ansideri sulla diffida inoltrata dalla scrivente al detto Comune, si vuole precisare:
1. L’art. 14 del Regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio si riferisce alle sole variazioni relative al Capogruppo – che giustamente vanno inoltrate al Presidente del Consiglio – ma non si riferisce ad altri atti.
2. La scrivente ha invece protocollato un altro atto, e cioè una diffida, al fine di non vedere pregiudicati i propri diritti.
3. La diffida, in quanto tale, va inoltrata all’Ente e, dunque, al suo legale rappresentante, che è il Sindaco, ed in aggiunta al settore competente alla gestione degli atti interni, e cioè al settore Affari Generali e Contenzioso.
4. Il settore competente, nel prendere atto del presunto atto destitutivo di Renzini a favore di Ridolfi, dovrà provvedere alla comunicazione degli atti riguardanti il Capogruppo (esempio: convocazione delle conferenze dei Capigruppo, comunicazioni delle deliberazioni di Giunta, ecc.) e dovrà quindi decidere se inoltrarli a Renzini o Ridolfi.
5. Con la diffida si vuole che il settore competente non pregiudichi i diritti della scrivente comunicando detti atti a Ridolfi piuttosto che a Renzini.
6. Laddove il Comune e, conseguentemente, il settore competente, ritenga di comunicare detti atti a Ridolfi , compirà un’azione illegittima a parere della diffidante.
La scrivente invita pertanto, chi di competenza, ad una più puntuale lettura sia del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale che delle norme che disciplinano i rapporti tra l’Ente ed i propri Consiglieri.
Tanto si doveva per chiarire la questione ai Cittadini.
03/12/2014
avv. Fabrizia Renzini
Consigliere e Capogruppo lista Civica Bastia Popolare